ATTO COSTITUTIVO DELL’ ASSOCIAZIONE ARKITRIS
L'anno duemilasette (2007), il giorno 5 del mese di Maggio (05/05/2007) in Firenze, con la presente scrittura privata da valere e tenere a tutti gli effetti di legge, tra i signori:
• Alessandro Eugenio La Sorte, nato a (omissis)
• Mirta Paglini, nata a (omissis)
• Gianluca Valleggi, nato a (omissis)
si conviene e si stipula quanto segue:
1. I signori costituiscono un’Associazione denominata "ARKITRIS. Associazione per lo studio e la promozione di architettura, arte e design ".
2. La sede dell’Associazione è stabilita pro tempore in Firenze, Via della Rondinella, 5; potranno inoltre essere costituite altre sedi.
3. L'Associazione non ha scopi di lucro, confessionali o politici e si pone i seguenti scopi:
• diffondere la conoscenza e la cultura dell’architettura, dell’ arte e del design;
• ampliare e promuovere la conoscenza dell’architettura, dell’ arte
e del design, attraverso tutte le forme di contatti fra persone, enti ed associazioni;
• proporsi come luogo di incontro, di aggregazione e discussione per i Soci.
4. La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.
L’anno sociale decorre a partire dal 1 gennaio e termina al 31 dicembre.
5. L'Associazione è retta dalle disposizioni del Codice Civile e dalle altre norme vigenti in materia, dalle norme poste dal presente atto costitutivo e da quelle contenute nello Statuto sociale, la cui versione definitiva, discussa, approvata e firmata dai presenti, viene di seguito allegata al presente atto costitutivo.
6. Il patrimonio sociale sarà costituito:
• dai contributi versati dai Soci;
• dalle elargizioni, donazioni e lasciti dei Soci, dalle sponsorizzazioni di
sostenitori dell'Associazione;
• dai contributi ministeriali, regionali, internazionali e di ogni altro
ente locale o pubblico;
• dai beni acquistati con detti contributi, elargizioni, donazioni,
lasciti, rimborsi;
• dal corrispettivo di servizi erogati dall’Associazione a terzi,
fatto salvo il divieto di redistribuzione degli eventuali
utili fra gli associati.
7. L’Assemblea costitutiva elegge quali membri del primo Consiglio Direttivo:
• Alessandro Eugenio La Sorte, in qualità di Presidente dell’Associazione;
• Gianluca Valleggi, in qualità di Vice-presidente dell’Associazione:
• Mirta Paglini, in qualità di Tesoriere e Segretario dell’Associazione;
i quali, accettano la carica, e dichiarano che nei loro confronti non sussistono cause di ineleggibilità previste dalla Legge italiana e dallo Statuto dell’Associazione.
8. L’Assemblea costitutiva fissa le quote sociali di adesione per il primo anno in:
• Euro cinquanta (50) per i Soci fondatori;
• Euro cinque (5) per i Soci effettivi.
Il presente atto è stato letto e approvato dai firmatari.
FIRMATO I SOCI FONDATORI
Alessandro Eugenio La Sorte
Mirta Paglini
Gianluca Valleggi
STATUTO DELL’ ASSOCIAZIONE ARKITRIS
Art. 1 - DENOMINAZIONE
E' costituita nel rispetto del Codice Civile e della L. 383/2000 l'Associazione “ARKITRIS. Associazione per lo studio e la promozione di architettura, arte e design”, d'ora in poi chiamata semplicemente Associazione.
Art. 2 - SEDE
L' Associazione ha sede legale in Firenze, Via della Rondinella 5.
Il trasferimento della sede sociale non comporta modifica statutaria.
La creazione di altre sedi sociali non comporta modifica statutaria.
Art. 3 - SCOPI DELL'ASSOCIAZIONE
L’Associazione non ha scopo di lucro, non è legata a nessun partito ed ha durata illimitata nel tempo. E’ regolata a norma del Titolo I Cap. III, art. 36 e segg. del Codice Civile, dalla legge 383/2000, nonché dal presente Statuto.
Scopo dell'Associazione è :
• diffondere la conoscenza e la cultura dell’architettura, dell’arte e del design;
• ampliare e promuovere la conoscenza dell’architettura, dell’arte e del design, attraverso tutte le forme di contatti fra persone, enti ed associazioni;
• proporsi come luogo di incontro, di aggregazione e discussione per i Soci.
Tutte le attività non conformi agli scopi sociali sono espressamente vietate.
Le attività dell'Associazione e le sue finalità sono ispirate a principi di pari opportunità tra uomini e donne e rispettose dei diritti inviolabili della persona.
Art. 4 - I SOCI
Sono ammessi a far parte dell'Associazione tutti gli uomini e le donne che accettano gli articoli dello Statuto e del regolamento interno, che condividano gli scopi dell'Associazione e si impegnino a dedicare una parte del loro tempo per il loro raggiungimento.
L'organo competente a deliberare sulle domande di ammissione degli aspiranti Soci è il Consiglio Direttivo.
L'ammissione all'Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda scritta del richiedente nella quale dovrà specificare le proprie complete generalità. In base alle disposizioni di legge 675/97 tutti i dati personali raccolti saranno soggetti alla riservatezza ed impiegati per le sole finalità dell'Associazione previo assenso scritto del Socio. Il diniego va motivato.
All'atto dell'ammissione il Socio si impegna al versamento della quota di autofinanziamento annuale nella misura fissata dal Consiglio Direttivo ed approvata in sede di bilancio dall'Assemblea ordinaria, al rispetto dello Statuto e dei regolamenti emanati.
Non è ammessa la figura del Socio temporaneo. La quota associativa è intrasmissibile.
Si definiscono tre categorie di Soci:
• Soci fondatori: coloro che sono intervenuti alla costituzione dell'Associazione, hanno diritto di voto, sono eleggibili alle cariche sociali, la loro qualità di Soci ha carattere di perpetuità, non è soggetta alla domanda di iscrizione annuale, ma solo al pagamento della quota sociale. I Soci fondatori hanno la facoltà, a loro esclusivamente riservata, di far parte del Consiglio Direttivo in qualità di Consiglieri Aggiunti con diritto di voto, nel caso che non ricoprano nessuna carica sociale.
• Soci effettivi: coloro che hanno chiesto e ottenuto la qualifica di Socio al Consiglio Direttivo. Hanno diritto di voto e sono eleggibili alle cariche sociali. La loro qualità di Soci effettivi è subordinata all'iscrizione e alpagamento della quota sociale.
• Soci onorari: coloro che hanno ricevuto ed accettato la qualifica di Socio onorario dal Consiglio Direttivo, non hanno diritto di voto e non sono eleggibili alle cariche sociali, possono partecipare alle assemblee ordinarie, con diritto di parola, e a tutte le attività dell’Associazione. La loro qualità di Soci onorari non è subordinata al pagamento della quota sociale.
Il numero dei Soci effettivi e onorari è illimitato.
I Soci sono tenuti al pagamento della quota sociale entro 10 giorni dall'iscrizione nel libro Soci.
Le attività svolte dai Soci a favore dell'Associazione e per il raggiungimento dei fini sociali sono svolte prevalentemente a titolo di volontariato e totalmente gratuite. L'Associazione può in caso di particolare necessità, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati.
Art. 5 - DIRITTI DEI SOCI
I Soci aderenti all'Associazione hanno diritto di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi. Tutti i Soci hanno i diritti di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e dal presente Statuto: il Socio volontario non potrà in alcun modo essere retribuito, ma avrà diritto al solo rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata. L'Associazione si avvale in modo prevalente di attività prestata in forma volontaria e gratuita dai propri associati. Tutti i Soci hanno diritto di accesso ai documenti, delibere, bilanci, rendiconti e registri dell'Associazione.
Tutti i Soci maggiorenni hanno diritto di voto.
Qualunque tipo di materiale prodotto nell’ambito delle attività dell’Associazione è proprietà intellettuale di tutti i Soci, che ne potranno disporre liberamente previa autorizzazione del Consiglio Direttivo.
Art. 6 - DOVERI DEI SOCI
Gli aderenti svolgeranno la propria attività nell'Associazione in modo personale, volontario e gratuito senza fini di lucro, in ragione delle esigenze e disponibilità personali dichiarate.
Il comportamento del Socio verso gli altri aderenti ed all'esterno dell'Associazione deve essere animato da spirito di solidarietà ed attuato con correttezza, buona fede, onestà, probità e rigore morale, nel rispetto del presente Statuto e delle linee programmatiche emanate.
Per poter disporre di attrezzature, sedi a disposizione e materiali prodotti dall’Associazione stessa è necessario presentare richiesta anche in forma orale al Consiglio Direttivo.
Art. 7 - RECESSO/ESCLUSIONE DEL SOCIO
Il Socio può recedere dall'Associazione mediante comunicazione scritta da inviare al Consiglio Direttivo. Il recesso ha effetto dalla data di chiusura dell'esercizio sociale nel corso del quale è stato esercitato.
Il Socio può essere escluso dall'Associazione in caso di inadempienza dei doveri previsti dall'art. 6 o per altri gravi motivi che abbiano arrecato danno morale e/o materiale all'Associazione stessa.
L'esclusione del Socio è deliberata dal Consiglio Direttivo. Deve essere comunicata a mezzo lettera al medesimo, assieme alle motivazioni che hanno dato luogo all'esclusione e ratificata dall'Assemblea Soci nella prima riunione utile; tale ratifica avrà decorrenza immediata.
Soci receduti e/o esclusi che abbiano cessato di appartenere all'Associazione, non possono richiedere la restituzione dei contributi versati, né hanno diritto alcuno sul patrimonio dell'Associazione.
Art. 8 - GLI ORGANI SOCIALI
Gli organi dell'Associazione sono:
• L'Assemblea dei Soci;
• Il Consiglio Direttivo;
• Il Presidente
Tutte le cariche sociali sono assunte e assolte a totale titolo gratuito.
Art. 9 - L'ASSEMBLEA
L'Assemblea è organo sovrano dell'Associazione. L'Assemblea dei Soci è costituita dai Soci fondatori ed effettivi, è convocata almeno una volta l'anno dal Presidente dell'Associazione o da chi ne fa le veci, mediante:
• Avviso scritto da inviare con lettera semplice (elettronica o postale) agli associati, almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'Assemblea;
• Avviso affisso nei locali della Sede almeno 20 giorni prima.
L'Assemblea dei Soci è convocata dal Presidente almeno una volta l'anno ed è presieduta dal Presidente stesso o da un suo delegato nominato tra i membri del Consiglio Direttivo.
Deve inoltre essere convocata:
• quando il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario;
• quando la richiede almeno un decimo dei Soci.
Gli avvisi di convocazione devono contenere l'ordine del giorno e la sede ove si tiene la riunione.
L'Assemblea può essere ordinaria e straordinaria. E' straordinaria l'Assemblea convocata per la modifica dello Statuto, per deliberare il trasferimento della sede legale o lo scioglimento dell'Associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.
L'Assemblea ordinaria è valida in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti.
L'Assemblea ordinaria:
• elegge il Presidente;
• elegge il Consiglio Direttivo;
• propone iniziative indicandone modalità e supporti organizzativi;
• approva il bilancio consuntivo e preventivo annuale ed il rendiconto predisposti dal Consiglio Direttivo ;
• ratifica annualmente l'importo della quota sociale di adesione;
• ratifica le esclusioni dei Soci deliberate dal Consiglio Direttivo;
• approva il programma annuale dell'Associazione.
Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e dei rappresentati per delega; sono espresse con voto palese, tranne quelle su problemi riguardanti le persone e la qualità delle persone o quando l'Assemblea lo ritenga opportuno. Ogni Socio ha diritto di esprimere un solo voto e può presentare una sola delega in sostituzione di un Socio non amministratore.
Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria e straordinaria sono riassunte in un verbale che viene redatto dal Segretario o da un componente dell'Assemblea appositamente nominato. Il verbale viene sottoscritto dal Presidente e da chi l’ha redatto, ed è trascritto su apposito registro, conservato a cura del Presidente nella sede dell'Associazione.
Ogni Socio ha diritto di consultare i verbali delle sedute e chiederne, a proprie spese, una copia.
L'Assemblea straordinaria:
• approva eventuali modifiche allo Statuto con la presenza di almeno 2/3 dei Soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti;
• scioglie l'Associazione e ne devolve il patrimonio col voto favorevole di almeno 3/4 dei Soci.
Hanno diritto di partecipare alle assemblee, di votare e di essere eletti, tutti i Soci iscritti, purché in regola con il pagamento della quota.
Art.10 - IL CONSIGLIO DIRETTIVO
L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo eletto dall'Assemblea e composto da un numero minimo di tre (3) fino ad un massimo sei (6) membri, più eventuali Consiglieri Aggiunti.
Per la prima volta la determinazione del numero dei membri e la loro nomina vengono effettuate nell'Atto Costitutivo.
Il Consiglio Direttivo dura in carica 3 anni ed i suoi membri possono essere rieletti.
In caso di dimissioni di Consiglieri prima della scadenza del mandato, il Consiglio Direttivo provvederà alla loro sostituzione per cooptazione; i Consiglieri così eletti rimangono in carica sino alla successiva Assemblea ordinaria.
La carica di consigliere è gratuita.
La convocazione del Consiglio Direttivo è decisa dal Presidente o richiesta e automaticamente convocata da tre membri del Consiglio Direttivo stesso.
Le delibere devono avere il voto della maggioranza assoluta dei presenti, a parità di voti prevale il voto del Presidente.
Il Consiglio Direttivo:
• compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
• redige e presenta all'Assemblea il rapporto annuale sulle attività dell'Associazione;
• redige e presenta all'Assemblea il bilancio consuntivo e quello preventivo ed il rendiconto economico;
• ammette i nuovi Soci;
• esclude i Soci salvo successiva ratifica dell'Assemblea ai sensi dell'art.7 del presente statuto;
• stabilisce le prestazioni di servizi ai Soci ed ai terzi e le relative norme e modalità.
Le riunioni del Consiglio Direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti.
Nell'ambito del Consiglio Direttivo sono previste almeno le seguenti figure:
il Presidente (eletto direttamente dall'Assemblea generale),
il Vice-presidente, il Segretario ed il Tesoriere (eletti nell'ambito del Consiglio Direttivo stesso).
Art.11 - IL PRESIDENTE
Il Presidente, ed in sua assenza il Vice-presidente, ha la legale rappresentanza dell' Associazione, presiede il Consiglio Direttivo e l'Assemblea.
Rappresenta l'Associazione di fronte alle autorità ed è il suo portavoce ufficiale.
Convoca l'Assemblea dei Soci e il Consiglio Direttivo sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie.
Dispone dei fondi sociali con provvedimenti controfirmati dal Tesoriere.
Art.12 - I MEZZI FINANZIARI
I mezzi finanziari per il funzionamento dell'Associazione provengono:
• dalle quote versate dai Soci nella misura decisa annualmente dal Consiglio Direttivo e ratificata dall'Assemblea;
• dai contributi, donazioni, lasciti in denaro o in natura provenienti da persone e/o enti le cui finalità non siano in contrasto con gli scopi sociali.
Il Consiglio Direttivo potrà rifiutare qualsiasi donazione che sia tesa a condizionare in qualsivoglia modo l'Associazione;
• da iniziative promozionali.
I fondi dell'Associazione non potranno essere investiti in forme che prevedano la corresponsione di un interesse.
Ogni mezzo che non sia in contrasto con il Regolamento interno e con le leggi dello Stato Italiano potrà essere utilizzato per appoggiare e sostenere i finanziamenti all'Associazione e arricchire il suo patrimonio.
Art.13 - BILANCIO
I bilanci sono predisposti dal Consiglio Direttivo e approvati dall'Assemblea.
Il bilancio consuntivo è approvato dall'Assemblea generale ordinaria con voto palese o con le maggioranze previste dallo Statuto.
L'Assemblea di approvazione del bilancio consuntivo deve tenersi entro la data del 30 aprile dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio sociale.
Il bilancio consuntivo è depositato presso la sede dell'Associazione, e nelle varie sedi, almeno 20 giorni prima dell'Assemblea e può essere consultato da ogni associato.
Il bilancio preventivo è approvato dall'Assemblea generale ordinaria con voto palese o con le maggioranze previste dallo Statuto.
Il bilancio preventivo è depositato presso la sede dell'Associazione, almeno 20 giorni prima dell'Assemblea e può essere consultato da ogni associato.
Art.14 - MODIFICHE STATUTARIE
Questo Statuto è modificabile con la presenza dei due terzi dei Soci dell'Associazione e con voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ogni modifica o aggiunta non potrà essere in contrasto con gli scopi sociali, con la dottrina e il Regolamento interno e con la Legge italiana.
Art.15 - SCIOGLIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE
Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati convocati in Assemblea straordinaria.
L'Assemblea che delibera lo scioglimento dell'Associazione nomina uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa.
La devoluzione del patrimonio sarà effettuata con finalità di pubblica utilità a favore di associazioni di promozione sociale di finalità similari o in beneficenza.
Art.16 - DISPOSIZIONI FINALI
Per tutto ciò che non è espressamente previsto si applicano
le disposizioni contenute nel Codice Civile e nelle leggi vigenti in materia.
FIRMATO I SOCI FONDATORI
Alessandro Eugenio La Sorte
Mirta Paglini
Gianluca Valleggi
Approvato in Firenze, il 5 Maggio 2007
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